Cessione del quinto, finanziamento


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CESSIONE DEL QUINTO - FINANZIAMENTO

cessione del quinto - finanzitalia
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01/12/2009 - Aggiornata la guida sul bonus del 55 per cento

C’e’ ancora un anno per sfruttare le detrazioni d’imposta nella misura del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica che prevedono la riduzione del fabbisogno energetico, la sostituzione di finestre, infissi, pavimenti o impianti di climatizzazione o l’installazione di pannelli solari. Il bonus Irpef terminera’ infatti al 31 dicembre 2010, dal momento che la manovra Finanziaria 2010 non lo ha prorogato come successo, invece, all’incentivo del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.

Ma va anche detto che per il prossimo anno sara’ piu’ semplice usufruire di questa agevolazione nel caso in cui si installino pannelli solari o si migliorino le prestazioni energetiche della propria abitazione. Negli scorsi mesi, infatti, la normativa e’ stata variamente modificata e determinata dal D.M. del 19/2/2007, dalla Legge n. 244/2007, dal D.L. 185/2008, dalla Legge n. 2 /2009 e da ultimo dal Decreto Interministeriale del 6/8/2009.
Novita’ ora riportate nella nuova guida web dell’Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico”. Si tratta di circa cinquanta pagine che ricapitolano che cosa sono le agevolazioni del 55%, chi ne puo’ usufruire, gli interventi interessati, la tipologia di spesa e la relativa detrazione e gli adempimenti necessari per ottenerla.
Per quanto riguarda le procedure da seguire va ricordato che e’ stata fissata una ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall’anno d’imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l’anno 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali), e’ stato previsto sia l’esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari che la possibilita’ di utilizzare l’agevolazione anche per l’installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento ed infine e’ stata sostituita, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.
Quando si compila il modello, invece, vanno indicati i dati del dichiarante, quelli relativi all’immobile, la data di inizio lavori e le tipologie di interventi eseguiti con le relative spese, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito: riqualificazione energetica di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 100mila euro), interventi sull’involucro di edifici esistenti (valore massimo della detrazione, 60mila euro), interventi di installazioni di pannelli solari (valore massimo della detrazione, 60mila euro) e interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (valore massimo della detrazione, 30mila euro).
Capitolo a parte per le modalita’ da seguire nel caso in cui i lavori proseguano oltre un periodo d’imposta. L’Agenzia ha previsto un modello ad hoc che, approvato con provvedimento direttoriale del 6 maggio scorso, va utilizzato per le spese effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, quindi dal 2009 per la generalita’ dei contribuenti persone fisiche e per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Deve essere inviato, esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale sono iniziati i lavori. Quindi, le comunicazioni relative a lavori iniziati nel 2009 e che proseguiranno l’anno prossimo, andranno inviate entro il 31 marzo 2010.
Se gli interventi proseguono per piu’ periodi d’imposta, la comunicazione andra’ fatta entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo. I soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono inviare i dati entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
Fonte Miaeconomia.it
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