Cessione del quinto, finanziamento


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CESSIONE DEL QUINTO - FINANZIAMENTO

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08/12/2010 - Altra vittoria contro l'anatocismo

Errare e’ umano, perseverare e’ diabolico. Ma le banche sembrano proprio non averlo capito, visto che nonostante da oltre 10 anni la Corte di Cassazione abbia dichiarato illegittima la pratica dell’anatocismo, alcuni istituti bancari continuano ad applicare gli interessi passivi sugli altri interessi, piuttosto che sul capitale. Si tratta, in altre parole, di una prassi secondo la quale le banche calcolano trimestralmente gli interessi quando il correntista va in rosso, annualmente quando invece devono corrispondere interessi a favore del cliente.

Cosi’ come e’ capitato lo scorso anno a un correntista salentino che ha, quindi, fatto causa alla Banca Popolare Pugliese per la ripetizione di illegittime competenze bancarie. Ma, sebbene il giudice della Corte d’Appello di Lecce abbia accolto le richieste dell’utente, stabilendo il rimborso delle somme in questione da parte della banca, l’istituto ha poi fatto comunque ricorso.
Una richiesta caduta pero’ nel vuoto dal momento che anche la Corte di Cassazione, lo scorso 2 dicembre, ha ribadito che la pratica dell’anatocismo e’ vietata.

Va, infatti, ricordato che gia’ con una sentenza del 4 novembre del 2004 i supremi Giudici hanno messo la parola fine a questa disputa tra istituti di credito e consumatori. La pratica e’ peraltro vietata dal Codice Civile che nell’articolo n. 1283 tutela il debitore dall’applicazione di tassi usurari. Ma anche se questa norma pone un divieto all’anatocismo, gli istituti l’hanno poi applicata a loro favore ricorrendo ai cosiddetti usi. Gli istituti, infatti, a partire dal 1952, hanno previsto nei contratti bancari la capitalizzazione degli interessi a favore della banca ogni tre mesi (a marzo, a giugno, a settembre e a dicembre) e quelli a favore del cliente solo annualmente.
Fino a quando nel 1999, avviate le battaglia da parte dei consumatori e dopo alcune pronunce della Suprema Corte, il ministero del Tesoro decreto’ l’illegittimita’ dell’anatocismo, sanando pero’ quanto avvenuto in passato.
La pratica fu poi eliminata solo a partire dal luglio 2000, dopo un nuovo decreto emanato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) che fissava le nuove regole per il conteggio degli interessi.
Restavano fuori pero’ dal calcolo tutti gli anni pregressi. Per questo i consumatori si appellarono alla Corte Costituzionale che nel 2000 annullo’ il provvedimento del governo. Le banche cosi’ chiesero che si pronunciassero anche le sezioni riunite della Corte di Cassazione che, come detto, hanno dichiarato l’anatocismo illegittimo.

Ed ora, grazie, a questa nuova sentenza degli ermellini - a favore del correntista salentino - arriva un’altra importante vittoria per i correntisti che avranno piu’ tempo per presentare istanza per la restituzione degli interessi anatocistici indebitamente versati. La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che, per richiedere alla banca questo obolo, il termine da prendere in considerazione e’ la data di estinzione del conto.

In particolare - spiega l’Adusbef - il correntista puo’ recuperare tutto le somme che la banca ha illegittimamente acquisito dalla prima operazione sino alla chiusura del conto, purche’ questo non sia chiuso da oltre dieci anni”.

Fonte Miaeconomia.it

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