Cessione del quinto, finanziamento


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CESSIONE DEL QUINTO - FINANZIAMENTO

cessione del quinto - finanzitalia
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01/10/2009 - Bye, bye bonus..

Giorni di passione per la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica. In assenza di modifiche all’ultimo minuto, il bonus Irpef terminera’ infatti al 31 dicembre 2010, dal momento che la manovra Finanziaria 2010, varata dal Consiglio dei ministri, non lo ha prorogato come successo, invece, all’incentivo del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
Ma va anche detto che fino alla fine del prossimo sara’ piu’ semplice detrarre le spese per l’installazioni di pannelli solari o per i miglioramenti delle prestazioni energetiche della propria abitazione: con quasi sette mesi di ritardo (era atteso per la fine di febbraio 2009) e’, infatti, arrivato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le nuove regole, che entreranno in vigore l’11 ottobre, facilitano le procedure e riducono gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire dello sconto del 55%, vietando comunque la possibilita’ di cumulare la detrazione IRPEF/IRES del 55% con il premio aggiuntivo previsto per gli impianti fotovoltaici.
Il DM all’articolo 4 prevede anche un’altra semplificazione: al posto dell’asseverazione di un tecnico abilitato, e’ possibile attestare la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla norma con la dichiarazione resa dal direttore lavori sulla conformita’ al progetto delle opere realizzate. O, in alternativa, l’asseverazione puo’ essere anche esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici della stessa.
Per quanto riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi (art. 7 DM 19.2.2007), la certificazione del produttore sul rispetto dei requisiti minimi non deve piu’ essere allegata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformita’ del prodotto.
Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, e’ eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualita’ del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. E’ quindi sufficiente produrre l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Con una modifica all’articolo 9, che prescrive i contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, viene inoltre precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”.
E, allo stesso articolo, si introducono nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore: per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, i nuovi valori sono indicati nell’Allegato I al DM 6 agosto 2009.
Infine, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono piu’ essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformita’ del prodotto.

 

Fonte: Miaeconomia

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