Cessione del quinto, finanziamento


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CESSIONE DEL QUINTO - FINANZIAMENTO

cessione del quinto - finanzitalia
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13/10/2009 - Credito al consumo senza frontiere

Il credito al consumo a regole unificate. Si tratta della normativa approvata ad inizio 2008 dal Parlamento Europeo, con la quale si introducono regole comuni a tutti gli stati membri per i finanziamenti, che dovranno essere messe in pratica entro il 2010. La direttiva abbatte dunque i confini tra i Paesi UE liberalizzando offerte e contratti transfrontalieri, ma imponendo precise norme in termini di pubblicità e chiarezza dei contratti.
Nell'economia dell'UE il credito al consumo riveste un ruolo tutt'altro che secondario considerato il giro d'affari di oltre 800 milioni di euro, con una crescita annua media dell'8%. Il credito al consumo rappresenta il 18% dei ricavi lordi delle banche (al dettaglio) e, secondo dati della Banca Centrale Europea (BCE), i tassi di interesse della zona euro variano attualmente dal 6% in Finlandia al 12% in Portogallo (in Italia è del 9,4%).

Le nuove regole
Il provvedimento approvato a Bruxelles dovrà essere recepito dagli stati membri entro due anni e riguarderà i contratti di credito compresi tra i 200 e i 75.000 euro che contemplino il pagamento di interessi. Esclusi dalla direttiva invece i prestiti garantiti da un'ipoteca sui beni immobili e terreni. Tra le principali novità introdotte dalla normativa:
∙ Chi ricorre al credito avrà il diritto di recedere dal contratto entro due settimane senza giustificazioni e di rimborsare gli importi dovuti in anticipo versando un indennizzo.
∙ Le banche hanno nuovi obblighi nei confronti dei consumatori, tra cui l'obbligo di trasparenza sulle informative per i consumatori, sulla pubblicità e in fase precontrattuale.

Contratti interessati
La direttiva dovrà applicarsi ai contratti di credito che contemplano generalmente il pagamento di interessi, ma non a quelli garantiti da un'ipoteca sui beni immobili e terreni. Il compromesso ha stabilito inoltre che sono esclusi i crediti per un importo totale inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro.
Sono esclusi anche altri contratti di credito, fra i quali quelli di locazione o di leasing che non prevedono obbligo di acquisto, la concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese e i crediti che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese. Sono anche esclusi i crediti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti senza interessi o a tassi preferenziali, quelli relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente e quelli concessi, senza interessi o a tassi di favore, a un pubblico ristretto con finalità di interesse generale.
Rientrano invece a pieno titolo nella normativa le classiche carte di credito ma non quelle di debito differito, che prevedono il rimborso del credito entro tre mesi e le cui spese sono irrilevanti (carte ricaricabili).

Informative trasparenti
Per quanto concerne la maggiore trasparenza in fase pre-contrattuale la direttiva prevede disposizioni dettagliate.
Le informazioni fornite dagli istituti di credito devono infatti contemplare un avvertimento circa le conseguenze dei mancati pagamenti, le garanzie richieste, l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e del diritto al rimborso anticipato. I consumatori hanno anche il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, del diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo.

Il recesso
Dalla stipula del contratto poi il consumatore disporrà di un periodo di quattordici giorni per recedere dal contratto di credito, senza dover fornire alcuna motivazione. Per avvalersi di tale diritto, il consumatore deve informare il creditore e pagare il capitale e gli interessi dovuti a partire dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale. Il tutto non oltre 30 giorni dall'invio della notifica del recesso. Il creditore non ha diritto a nessun altro indennizzo.

L'indennizzo
Nel caso in cui si verifichi il rimborso anticipato del creditore questi potrebbe aver diritto ad un indennizzo, che non potrà superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.
A breve insomma i consumatori di tutta Europa potranno disporre delle stesse informazioni sui tassi d'interesse, l'importo delle mensilità, o ancora il costo dell'assicurazione, potendo scegliere l'offerta migliore dovunque nell'Unione.


Fonte: La stampa

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