Cessione del quinto, finanziamento


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CESSIONE DEL QUINTO - FINANZIAMENTO

cessione del quinto - finanzitalia
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12/05/2010 - Ecco le detrazioni sugli affitti

Ultime tre settimane per la stagione delle tasse. Entro il 31 maggio, avvalendosi dell’assistenza fiscale di un Caf o di un intermediario abilitato, va presentata la dichiarazione dei redditi con cui e’ possibile portare in detrazione alcune spese del 2009. E tra queste ci sono quelle sostenute dagli inquilini alle prese con l’affitto di casa.
Per chi prende in locazione un’immobile da utilizzare come abitazione principale (vale a dire quella in cui il titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente), in presenza di particolari condizioni e con specifici contratti, si potra’ infatti ottenere un sconto Irpef di importo fisso.
In particolare, la normativa e’ stata rivista nel 2007, quando alle due detrazioni d’imposta gia’ previste (per contratti a canone convenzionato e per lavoratori dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro), ne sono state aggiunte altre due all’articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi: la prima a vantaggio degli inquilini a basso reddito e per qualunque tipo di contratto ad abitazione principale, la seconda per i giovani tra i 20 e i 30 anni che trasferiscono la residenza ben lontano dal Comune di origine.
Va, tuttavia, sempre ricordato che questi bonus non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione piu’ favorevole, rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unita’ immobiliare locata e’ adibita ad abitazione principale. Inoltre, se il contratto di locazione e’ intestato a piu’ soggetti, ciascuno di essi beneficia della detrazione pro quota, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.
Vediamo, allora, nello specifico quali sono le agevolazioni fiscali per gli inquilini.
Iniziamo con gli inquilini a basso reddito che stipulano o rinnovano contratti di locazione ai sensi della legge 431/1998 (articolo 16, comma 01) a canone libero (di durata minima 4 anni + 4 di rinnovo automatico), a canone concordato o convenzionale o di durata transitoria. La detrazione spetta nella misura di 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e di 150 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
Per quanto riguarda, invece, i contratti di locazione concordati (articolo 16, comma 1), la detrazione e’ riconosciuta agli inquilini di unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale in forza di contratti stipulati o rinnovati in base agli accordi definiti a livello locale tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. In assenza di accordi in sede locale, l’agevolazione spetta ugualmente se i contratti sono a canone convenzionato. In questo caso l’importo della relativa detrazione e’ piu’ consistente: 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e 247,90 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.
Capitolo a parte per gli inquilini di eta’ compresa tra i 20 e i 30 anni (articolo 16, comma 1-ter). La detrazione spetta ai giovani che vantano un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che hanno stipulato dal 2007 un qualsiasi contratto. La casa presa in locazione, pero’, non deve rappresentare l’abitazione principale anche dei genitori o delle persone cui i giovani sono stati affidati. L’ammontare del beneficio e’ fissato in 991,60 euro e spetta soltanto per i primi tre anni.
Il requisito anagrafico, che deve sussistere in ciascuno degli anni del triennio agevolabile, e’ comunque soddisfatto anche se ricorre soltanto per una parte del periodo d’imposta per il quale si vuole fruire della detrazione. Cio’ vuol dire che, ad esempio, nel periodo d’imposta in cui si compiono i 30 anni, la detrazione spetta per intero a prescindere dal giorno in cui cade il compleanno.
Infine, per i dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro, prendendo in locazione, come abitazione principale, un immobile situato in un Comune diverso (articolo 16, comma 1-bis), e’ prevista una detrazione per i primi tre anni dalla data di trasferimento della residenza. Il nuovo Comune deve distare almeno 100 chilometri da quello precedente e, comunque, trovarsi in un’altra Regione. Il beneficio spetta anche ai neoassunti, cioe’ ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza a seguito di un contratto di lavoro appena stipulato. La perdita della qualifica di lavoratore dipendente fa venir meno il diritto all’agevolazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica la circostanza. Anche per questa detrazione sono previsti due importi: 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e 495,80 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

Fonte miaeconomia.it

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