 Il 30 aprile e’ scaduto il termine per presentare il 730 al proprio sostituto d’imposta. Ora, chi non ha potuto o non ha voluto avvalersi di questa assistenza fiscale ha tempo fino al 31 maggio per rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato e consegnare la dichiarazione dei redditi.
In questo caso, pero’, ci si deve attrezzare con la dovuta documentazione per consentire la verifica dei dati esposti in dichiarazione. Vanno, infatti, prodotte le certificazioni delle ritenute (modello Cud e certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo occasionale, di capitale, eccetera) e la documentazione relativa agli oneri deducibili e/o detraibili.
Si tratta, nello specifico di fatture, ricevute, contratti di compravendita e contratti di mutuo per gli interessi passivi, ma anche della polizza di assicurazione sulla vita, del bonus arredi e delle spese di trasporto e di quelle sanitarie.
E’ soprattutto questa la voce piu’ comune a tutti i contribuenti e da quest’anno risulta anche semplificata. Nel 730 e’, infatti, scomparso l’obbligo di conservare la fotocopia della ricetta per ottenere la detrazione del ticket sui farmaci. Come precisato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione n.10/E del 17 febbraio 2010), l’agevolazione spetta se l’acquisto e’ certificata dalla fattura o dallo scontrino parlante in cui devono essere specificati la natura, la qualita’ e la quantita’ dei prodotti acquistati, nonche’ il codice fiscale del destinatario. Si possono scaricare, in particolare, tutte le spese per i farmaci, inclusi i farmaci da banco e quelli omeopatici anche se sullo scontrino non e’ riportato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), purche’ sia indicato il numero di codice identificativo della qualita’ del farmaco, rilevabile con lettura ottica, come precisato dal Garante della Privacy.
Ma sono anche altre le possibilita’ per ottenere il bonus del 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede i 129,11 euro. Tra gli oneri deducibili e detraibili rientrano, infatti, le analisi e gli esami diagnostici, le prestazioni di medici specialisti (il dentista, lo psicologo, l’oculista ma anche il fisioterapista e il personale infermieristico) e l’acquisto di numerosi apparecchi sanitari come l’aerosol, il misuratore della pressione, il termometro, il misuratore della glicemia, gli occhiali, le lenti a contatto e le soluzioni saline, i tutori, le scarpe ortopediche, gli apparecchi acustici, le carrozzelle, i pannoloni per incontinenza, le calze contenitive, i cerotti per smettere di fumare o la parrucca acquistata a seguito della chemioterapia.
E sempre nell’ambito sanitario, si possono portare in detrazione massimo 387,34 euro per le spese veterinarie sostenute per la cura degli animali domestici posseduti a scopo di compagnia o per pratica sportiva, come cani, gatti, criceti o cavalli.
Va, tuttavia, considerata una franchigia di 129,11 euro: la parte delle spese che resta sotto questa soglia non e’, infatti, detraibile e rimane a carico del contribuente. Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, sara’ calcolata le detrazione del 19% su un importo di euro 258,23.
Capitolo a parte, infine, per i cani guida per non vedenti. Detto che questa spesa e’ interamente detraibile in sede di dichiarazione, l’agevolazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e si puo’ ripartire in quattro rate annuali di pari importo. Ma puo’ essere portate in detrazione anche una cifra forfetaria di 516,46 euro per il mantenimento del cane.
Fonte miaeconomia.it |