 Il fisco non ha il cuore tenero e non ammette scuse quando si tratta di agevolazioni sulla prima casa. Cosi’ dopo aver stabilito che i problemi sentimentali, nonostante siano deleteri per l’animo di una persona, non possono sicuramente addursi come causa di forza maggiore quando si tratta del trasferimento delle residenza, ora arriva una nuova decisione a ribadire che non ci sono attenuanti: vanno sempre rispettati tutti i requisiti richiesti, anche se possono accadere degli impedimenti non causati dalla volonta’ del proprietario. A sancirlo e’ la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13800 del 9 giugno 2010.
La storia e’ nota. Un contribuente che ha acquistato la prima casa, chiedendone i benefici fiscali, ha ritardato il trasferimento della residenza (uno dei requisiti richiesti) a causa di un evento - a suo dire - di forza maggiore: il protrarsi dei lavori di ristrutturazione edilizia. Una motivazione che in prima istanza ha convinto la Commissione Tributaria Regionale, chiamata a dire la sua dopo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate che, scoperto il ritardo, aveva invece chiesto al proprietario di casa il pagamento dell’imposta di registro nel suo importo ordinario, dal momento che non si poteva piu’ applicare il bonus fiscale essendo trascorsi piu’ di 18 mesi dal rogito. Giustificazione che, invece, non ha soddisfatto assolutamente la Cassazione secondo cui il mancato trasferimento della residenza, provocato dall’indisponibilita’ dell’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa in seguito ai lavori di ristrutturazione, non e’ una causa di forza maggiore tale da impedire la decadenza dall’agevolazione. In particolare, i supremi giudici hanno ribadito che “quando l’acquirente non risiede nel Comune nel quale e’ ubicata la casa oggetto di acquisto, l’agevolazione spetta comunque a condizione che la residenza sia stabilita nel Comune entro 18 mesi dall’acquisto e che nell’atto di acquisto egli renda la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove e’ ubicato l’immobile acquistato. Dichiarazione che, sancisce la legge, deve essere resa, a pena di decadenza”. Ovviamente, fatta salva l’ipotesi in cui il proprietario di casa fornisca come prova una complicanza capace di impedire in modo assoluto l’ottenimento del trasferimento della residenza anagrafica. Cosi’ come e’ successo, ad esempio, a causa del terremoto in Umbria, dove “un grande numero di fabbricati e’ stato gravemente danneggiato dal sisma”. Ricordiamo, quindi, quali sono i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni sulla prima casa. Non bisogna essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprieta’ o nuda proprieta’, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa. L’abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso, deve essere ubicata nel Comune dove l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall’ acquisto, oppure nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attivita’. Da ricordare che l’immobile deve essere utilizzato come dimora principale dal proprietario e/o dai suoi familiari.
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