 Sono in costante aumento i furti d’identita’ legati alle carte di credito. Un fenomeno che viene pagato a carissimo prezzo sia dalla vittima di turno che si vede svuotare il conto corrente, che dal sistema bancario per cui rappresenta una piaga da 2 miliardi di euro annui.
Sulla stampa locale e nazionale e’, infatti, pressoche’ quotidiana la presenza di notizie legate ai tanti colpi messi a segno dai criminali informatici che ormai si sono specializzati e possono contare su diverse tecniche di truffa per carpire abusivamente i codice delle preziose tesserine e utilizzarlo poi per fare bottino. E tra queste c’e’ anche il caso preso in esame dalla II sezione penale della Corte di Cassazione che nella sentenza n. 23070/10 e’ stata chiamata a esprimersi sulla legittimita’ del decreto “che dispone il sequestro di quanto incassato tramite operazioni di illecito utilizzo di codici rubati” alle inconsapevoli vittime. E la sentenza e’ chiara: “va sequestrato il denaro ricavato dall’utilizzo dei codici delle carte di credito carpiti abusivamente nel caso in cui si tratti di somme direttamente agganciate al reato”. La storia e’ nota. Un camerunense indagato per truffa, associazione a delinquere e violazione delle norme antiriciclaggio era stato raggiunto anche da un ordine di custodia cautelare e da un’ordinanza di sequestro preventivo del phone center da lui gestito. Ma durante l’arresto, la Polizia postale aveva anche disposto il sequestro di 12 mila euro in contanti rinvenuti nel suo domicilio. Un provvedimento, convalidato dal pubblico ministero, contro cui l’indagato aveva tuttavia avanzato un’istanza di riesame, poi bocciata dal Tribunale che nella motivazione del rigetto aveva scritto che “la somma sequestrata puo’ certamente qualificarsi come corpo del reato, costituendo il frutto degli illeciti contestati” e che “il sequestro andava disposto anche in considerazione dell’utilita’ di quei denari per le attivita’ di indagine circa la sussistenza dei reati”. Una spiegazione che ancora non aveva convinto l’indagato che, tramite il suo avvocato, e’ ricorso al terzo grado giudizio, sostenendo che la provenienza dei 12mila euro sarebbe stata tutta da dimostrare, avendo una provenienza lecita e ben documentata. Difatti, secondo la ricostruzione del legale, i contanti non erano altro che il frutto degli incassi che il suo assistito effettuava per conto delle ditte di trasferimento del denaro. Una giustificazione che, invece, non ha affatto convinto la Cassazione secondo cui “la somma sequestrata puo’ certamente qualificarsi come corpo del reato, costituendo un chiaro aggancio tra le somme di denaro e la condotta incriminata”. Inoltre i supremi giudici hanno altresi’ ribadito che “il sequestro andava disposto anche in considerazione dell’utilita’ di quei denari per le attivita’ di indagine circa la sussistenza dei reati”.
Fonte miaeconomia.it |