Cessione del quinto, finanziamento


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CESSIONE DEL QUINTO - FINANZIAMENTO

cessione del quinto - finanzitalia
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03/08/2010 - Il contributo riconsegnato vale la detrazione

Il Fisco non lascia mai da soli i contribuenti neanche d’estate, soprattutto quando si tratta di prima casa e dei relativi benefici che si possono vantare. Troppi i casi, infatti, che non rientrano nella casistica comune. Ecco, quindi, venire in aiuto dei proprietari la risoluzione n. 76/E del 2 agosto che chiarisce alcuni dubbi interpretativi sull’applicazione delle agevolazioni.

La storia e’ nota.
Un Centro di assistenza fiscale (Caf) ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di conoscere il comportamento da porre in essere ai fini tributari nel caso in cui una Regione abbia erogato ad un contribuente un bonus in conto interessi per l'acquisto, mediante stipula di mutuo ipotecario, di un appartamento adibito ad abitazione principale.
Un contributo che, va detto, e’ stato erogato mediante abbattimento della quota interessi relativa ad ogni rata del mutuo.
Ma poi la Regione ha chiesto al beneficiario la restituzione del contributo, avendo verificato l’insussistenza dei presupposti soggettivi sulla cui base era stato versato.
Il quesito e’, quindi, ora chiaro: per la quota parte degli interessi a suo tempo non detratta, in quanto coperta dal contributo regionale, il contribuente puo’ usufruire della detrazione del 19% nel periodo d’imposta in cui ha restituito alla Regione il contributo indebitamente percepito?
La risposta del Fisco e’ positiva. Il contribuente che restituisce il contributo alla Regione, perché’ non gli spettava, ha diritto allo sconto Irpef del 19% relativo agli interessi pagati sul mutuo dell'abitazione principale.
E le somme possono entrare nel modello di dichiarazione del 730 o dell’Unico “tra gli altri oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta del 19%, indicando il codice 36”.
L’Agenzia delle Entrate scrive, infatti, che il “punto centrale della risposta sta nella natura del contributo regionale. Si tratta infatti di un finanziamento in conto interessi, destinato ad abbattere tale spesa a carico di un contribuente che ha acceso un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale”.
Cosi’ se successivamente e’ stato richiesto al beneficiario la restituzione delle somme indebitamente percepite per la mancanza dei requisiti soggettivi, il contribuente potra’ ora portare in detrazione gli interessi passivi nel periodo d’imposta in cui si e’ sdebitato con l’Ente.

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