 Ci sono poche certezze nella vita di un contribuente e tra queste vanno annoverate sicuramente le agevolazioni che si possono scontare nel caso di acquisto della prima casa. L’importante resta, comunque, vantare dei requisiti necessari, ma soprattutto chiari e ben noti sia per quanto riguarda l’acquirente che l’immobile stesso.
Va, infatti, ricordato che non bisogna essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprieta’ o nuda proprieta’, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo del bonus. L’immobile deve essere inoltre utilizzato come dimora principale dal proprietario e/o dai suoi familiari.
Capitolo a parte per l’abitazione che deve essere ubicata nel Comune dove l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall’acquisto, oppure nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attivita’’, e che non deve mai avere le caratteristiche di lusso.
Un concetto, quest’ultimo, ribadito anche dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 22009 del 27 ottobre 2010, ha scritto che l’immobile riconosciuto “di lusso” secondo il disposto del Decreto Ministeriale del 2 agosto 1969 non sconta l’agevolazione “prima casa”, anche se costruito in precedenza al 2 agosto 1969.
La storia e’ nota.
Il caso in esame riguarda il ricorso per Cassazione, promosso dall’Agenzia delle Entrate, contro la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva accolto in prima istanza la richiesta di due contribuenti i quali avevano usufruito dei benefici sulla prima casa (imposte di registro, catastale e ipotecaria), nonostante questa fosse di lusso. Secondo la Ctr era possibile il bonus, dal momento che l’immobile era stato costruito prima del 1969.
Una decisione che e’ stata, invece, ribaltata dalla Corte di Cassazione dopo che l’Agenzia delle Entrate ha denunciato la falsa applicazione della norme di legge, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inapplicabile nel caso di specie la disciplina posta dal Dm 2 agosto 1969 sulla base del rilievo che l’immobile era stato costruito in data precedente alla sua entrata in vigore.
I giudici hanno, cosi’, ritenuto il motivo manifestamente fondato, dal momento che le agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa sono collegata dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2 recante “Norme fiscali per l’edilizia abitativa, come convertito dalla legge 118 del 1985, alla possibilita’ di includere gli immobili trasferiti tra le abitazioni non di lusso, secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 e segnatamente quelli fissati dagli artt. 1 e 6, indipendentemente dalla data della loro costruzione”.
Una decisione che va, cosi’, ad aggiungersi a quella datata 28 luglio 2020, quando sempre i supremi giudici avevano sostenuto una tesi simili , spiegando che per stabilire la spettanza o meno dei benefici fiscali previsti occorre fare riferimento alla nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell’acquisto, anziche’ a quello della costruzione della casa.
Fonte Miaeconomia.it |