 E’ illegittima l’iscrizione nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic), vale a dire le ex centrali rischi in cui vengono inseriti i nominativi dei cattivi pagatori, se l’istituto finanziario non informa l’interessato almeno 15 giorni prima. A sancire nuovamente questo principio di garanzia e’ un provvedimento d’urgenza emanato dal Giudice del Tribunale di Ortona.
La storia e’ nota.
Un consumatore, chiedendo un finanziamento per acquistare un’autovettura, ha scoperto di essere iscritto alla Crif, poiche’ l’ex fidanzata, alla quale aveva prestato la propria garanzia per un prestito, ha onorato solo in parte il proprio debito. E fino a qui nulla di eclatante: e’ infatti risaputo che qualora il debitore principale non pagasse, la banca chiedera’ al fideiussore di provvedere al rimborso delle rate.
Ma il punto fondamentale che ha spinto il Codacons dell’Abruzzo a supportare questo consumatore e’ che non solo la ex, residente in un’altra Regione, non ha mai messo al corrente il garante di questo ritardo nel pagamento delle rate, ma anche che la societa’ creditrice ha omesso di comunicare al ricorrente che i propri dati personali sarebbero stati resi accessibili sui Sic.
Qui si raccolgono, infatti, tutte le informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati che, mensilmente, vengono trasmesse alle banche e alle finanziarie per verificare l’affidabilita’ e la puntualita’ del cliente (si legga le eventuali morosita’), ma anche il suo rischio di sovraindebitamento (per evitare cioe’ che spenda piu’ della busta paga).
Una mancata comunicazione che, quindi, ha portato il ricorrente a ritrovarsi iscritto nei registri della Crif senza saperlo, senza essere stato avvisato dell’atto di messa in mora e senza che gli sia mai stato richiesto il rientro del debito.
Fatto che ha portato il Giudice a ribadire che - si legge nella sentenza - “il ricorrente, in qualita’ di coobbligato, doveva essere avvisato della situazione che andava delineandosi, in modo da essere messo nelle condizioni di poter far fronte agli obblighi su di esso gravanti”.
La segnalazione e’, infatti, avvenuta tramite la societa’ creditrice in questione con una condotta che il Giudice ha ritenuto “in violazione del codice deontologico dei sistemi informativi, nonche’ del dovere di massima attenzione al quale gli intermediari finanziari sono tenuti secondo le istruzioni della Banca d’Italia e del Garante della Privacy”.
Il Giudice ha quindi ordinato alla societa’ creditrice l’immediata revoca della segnalazione del credito vantato alla Crif con contestuale cancellazione del nome del consumatore, nonche’ il pagamento di tutte le spese, evidenziando altresi’ che il danno complessivo che puo’ essere prodotto da una segnalazione infondata alla Crif non puo’ essere “adeguatamente ristorabile con il solo versamento di una somma in denaro”.
È bene, comunque, ricordare che il Codice deontologico dei Sistemi di informazioni creditizie in vigore dal 2005 prevede anche dei tempi certi di permanenza dei dati nella banca dati, qualora non si rispettino le scadenza delle rate.
In particolare, le richieste di finanziamento vengono conservate per 6 mesi (1 mese in caso di rifiuto o rinuncia al finanziamento) dalla richiesta; le morosita’ di due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per 12 mesi dalla data di regolarizzazione; le morosita’ superiori a due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per 24 mesi dalla data di regolarizzazione; le morosita’ mai sanate rimangono visibili per 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento; tutte le altre informazioni positive che indicano il pieno rispetto del piano di rimborso del finanziamento - rimangono visibili per 36 mesi dalla cessazione del rapporto o di scadenza del contratto o dal primo aggiornamento del mese successivo a tali date.
Fonte Miaeconomia.it |