Cessione del quinto, finanziamento


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CESSIONE DEL QUINTO - FINANZIAMENTO

cessione del quinto - finanzitalia
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27/10/2010 - Ultimi due mesi per le case fantasma

In caso di mancato adempimento, la norma prevede l’intervento dell’Agenzia con la definizione di una rendita presunta, in attesa dell’accertamento definitivo effettuato dagli Uffici provinciali.
E’ partita dall’inizio della settimana la campagna pubblicitaria per sensibilizzare i proprietari d’immobili non ancora iscritti in Catasto o che hanno subito ampliamenti e modifiche di destinazione d’uso, a presentare spontaneamente entro i prossimi due mesi la dichiarazione senza incorrere in oneri e sanzioni.
Secondo l’articolo 19 della manovra d’estate (decreto legge 31 maggio 2010, n. 78) c’e’, infatti, tempo fino al prossimi 31 dicembre per mettersi in regola con il catasto e, quindi, con il fisco. Dopo di che sara’ l’Agenzia del Territorio ad attribuire d’ufficio una rendita presunta, mentre partiranno gli accertamenti con la collaborazione dei Comuni.
Una campagna istituzionale che servira’ anche a garantire in tempi brevi,
attraverso l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, l’incremento di gettito
fiscale legato all’emersione dei fabbricati fantasma. Basti pensare che il governo conta di portare in cassa 183 milioni nel 2011 e 104 milioni di euro nel 2012 e nel 2013. Ma il calcolo non considera pero’ il maggior gettito in termini di tributi regionali e locali.
Numeri da capogiro facilmente spiegabili. Sempre secondo stime governative, le case fantasma non censite sarebbero addirittura 2 milioni, con una corrispondente rendita catastale di circa 627 milioni di euro.
Salerno, Roma e Cosenza sono le prime tre province con il piu’ alto numero di immobili fantasma: rispettivamente 93.389, 68.779 e 61.672 fabbricati. Ma a stretto giro ci sono anche Napoli, Avellino, Lecce, Palermo, Catania, Bari, Vicenza, Reggio Calabria, Agrigento, Caserta, Potenza e Cuneo. Moltissimo Sud, ma anche citta’ settentrionali che sono piene di case che, tuttavia, per il catasto non esistono.
Solo il 29 settembre scorso si e’, infatti, conclusa la mappatura sul territorio italiano con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Un lavoro che ha fatto l’Agenzia del Territorio su quasi tutti i Comuni grazie alle foto aeree.
In particolare, lo Stivale e’ stato completamente fotografato dall’alto e le immagini aeree digitali, con un altissimo grado di risoluzione (in grado di riconoscere un oggetto sul terreno con un margine di errore di appena 50 centimetri), sono state sovrapposte alle mappe catastali attraverso un software ad hoc che ha immediatamente individuato gli oggetti emergenti dal terreno non presenti sulle carte. Sono stati quindi scartati quelli diversi dagli immobili (alberi, pali, cumuli di terra e altro) e identificati i nuovi corpi di fabbrica.
Gli uomini dell’Agenzia del Teritorio sono, quindi, risaliti al proprietario confrontando le particelle catastali dei terreni sui quali sorge l’immobile fantasma individuato.
Sul sito Internet dell’Agenzia e’, comunque, possibile visionare le liste delle particelle di terreno sulle quali risultano fabbricati non dichiarati in catasto. Dalla sezione “Servizi per privati” si puo’ infatti arrivare all’elenco degli immobili identificati attraverso una ricerca avanzata per Provincia, Comune e identificativo catastale della particella del catasto terreni (sezione, foglio, particella).
Cosi’, tutti i proprietari di immobili non accatastati possono fino al 31 dicembre di quest’anno effettuare questa procedura spontaneamente, pagando il costo della pratica di regolarizzazione, oltre agli oneri di costruzione (concessione edilizia) e alle imposte dovute (Ici, Tarsu) per i cinque anni precedenti che saranno richieste dai Comuni.
Ma c’e’ anche un’altra conseguenza diretta del Dl 78/2010 sulla gestione degli immobili in caso di compravendita. In particolare, e’ stato deciso che a partire dal 1° luglio 2010 e’ necessario dichiarare la conformita’ catastale negli atti notarili, ovvero gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati gia’ esistenti devono contenere, per le unita’ immobiliari urbane, a pena di nullita’, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita’ allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.

Fonte Miaeconomia.it

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